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Controlli per gli invalidi civili

L’INPS, con il messaggio n. 6796 del 19 aprile 2012, ha fornito le istruzioni operative per procedere ai controlli, così previsto dall’art. 10, c. 4 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, sui percettori di prestazioni economiche. In particolare, sarà verificata la permanenza dei requisiti sanitari dei soggetti titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In attuazione alla predetta disposizione normativa, che dispone un programma di 100.000 verifiche per l’anno 2010 e di 250.000 verifiche per ciascuno degli anni 2011 e 2012,l’INPS sta procedendo anche per l’anno in corso all’attivazionedel piano di controllo, gestito dalla procedura informatica INVER, la quale prevede modalità innovative nell’individuazione del campione oggetto di controllo. Al riguardo, si precisa che il programma di verifiche straordinarie dell’anno 2012 comprenderà anche l’accertamento della permanenza dei requisiti di legge previsti dall’art.3, comma 3, della Legge n. 104/1992.A tutto ciò, inoltre, si aggiunge una novità. Quest’anno, infatti, la convocazione a visita di tutti i titolari di prestazioni economiche d’invalidità civile, cecità civilee sordità avverrà automaticamente, prima della scadenza. Il campione oggetto di verifica non riguarda però tutti gli invalidi civili, ma solo alcuni di essi, vale a dire:
  • i titolari di indennità di accompagnamento (ciechi e invalidi) e di comunicazione, ma solo di età compresa fra i 18 e i 67 anni compiuti;
  • i titolari di assegno mensile di assistenza (invalidi parziali), ma solo di età compresa fra i 40e i 60 anni. Pertanto, le verifiche non riguardano né i minori, né i gli anziani oltre i 67 anni di età (cioè la fascia più ampia dei percettori d’indennità di accompagnamento), né gli invalidi al 100% che ricevono la sola pensione d’invalidità. Sono, inoltre, esclusi dai controllile persone affette da gravi menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti.
Quanto al procedimento di verifica, si segnalano delle consistenti novità rispetto al piano di verifiche del 2009,poiché ora l’INPS dovrà richiedere all’ASL l’invio dei fascicoli sanitari relativi alle persone selezionate per la verifica.Contestualmente l’Istituto previdenziale invia ai soggetti selezionati per la verifica una lettera raccomandata con invito a far pervenire, entro 15 giorni dalla data di ricezione, al Centro Medico-Legale INPS, la documentazione posseduta, utile per una preventiva valutazione dello stato invalidante in essere. Qualora il cittadino non invia la documentazione richiesta entro il predetto termine o quest’ultima è insufficiente, riceve una convocazione a visita. Se invece la documentazione viene ritenuta idonea per poter effettuare una valutazione sugli atti, l’INPS si riserva diverse possibilità. La prima è di confermare la prestazione erogata. La seconda di applicare quanto previsto dal DM 2 agosto 2007, cioè di riconoscere che si tratta di una patologia grave stabilizzata o ingravescente ed escludere la persona da ulteriori verifiche. E infine la terza ipotesi è quella della rettifica dei precedenti verbali di invalidità precedente, quindi di revocare la pensione, l’indennità o l’assegno.

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