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Autotrasporto: riduzione premi INAIL

Le aziende del settore autotrasporto merci, che hanno già provveduto alla determinazione e al pagamento del premio INAIL, devono rielaborare i tassi in base al modello “20SM” che è in corso di spedizione. Qualora le imprese non ricevano in tempo la comunicazione del tasso da applicare, da versare entro il 16 maggio prossimo, le Sedi INAIL sono invitate a provvedere alla ristampa e consegna del modello in questione ai datori di lavoro che ne dovessero fare richiesta. Lo rende noto l’INAIL con la nota protocollo n. 2737 del 26 aprile scorso precisando altresì che sono stati approvati, per l’anno 2012, sia i tassi di tariffa per le voci “9121” e “9123” delle Gestioni Industria, Artigiano e Terziario, sia la riduzione dell’11,90% dei premi speciali dovuti dalle imprese artigiane per le voci “9123”(classe di rischio 5°) e “9121” (classe di rischio 8°). Com’è noto, la c.d. “Legge di Stabilità 2012” all’art. 33, c. 10ha disposto la riduzione dei tassi medi di tariffa delle imprese del settore autotrasporto e la riduzione del premio speciale unitario per le imprese artigiane del settore. Ora, in attuazione alla disposizione su richiamata, il Presidente – Commissario straordinario dell’Istituto, con la deliberazione n. 123 del 30 marzo u.s., ha precisato che le imprese destinatarie degli interventi agevolativi in questione devono: ricalcolare i premi ordinari dovuti per i dipendenti e gli altri soggetti assimilati, sulla base dei nuovi tassi indicati nel modello “20SM” in corso di notifica; calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano, applicando al premio di rata 2012, per le sole voci di tariffa 9121 e 9123 e in base alle percentuali di incidenza presenti, la percentuale di riduzione dell'11,90%. Qualora il premio dell’autoliquidazione 2011/2012 sia stato versato in un’unica soluzione, non avvalendosi quindi dell’applicazione dello sconto e del pagamento rateale ai sensi della L. n. 449/1997 e della L. n. 144/1999, il credito versato in eccedenza può essere utilizzato in compensazione a mezzo F24 con le consuete modalità.Se, invece, l’impresa si è avvalsa del pagamento in forma rateale, l’importo versato in misura superiore al dovuto deve essere utilizzato sulla rata in scadenza al 16 maggio 2012. Infine,per le ditte che hanno presentato la denuncia di esercizio nei termini, con data inizio attività ricompresa tra la metà e la fine di dicembre 2012, è prevista una seconda elaborazione dell'autoliquidazione 2011/2012 in scadenza al 16 giugno 2012. Le basi di calcolo di tali ditte, che verranno notificate nei prossimi giorni, sono state elaborate tenendo conto dei nuovi tassi aggiornati e del premio speciale unitario al netto della riduzione sia per la regolazione 2011, sia per la rata 2012.

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