L’importo oltre il quale è necessario fare una dichiarazione scritta alla Agenzia delle Dogane resta fisso a 10.000 euro, come previsto dal D.lgs. 19.11.2008 n. 195 (pubblicato sulla G.U. 13.12.2008 n. 191 e con effetto dal 1° gennaio 2009) ma si inaspriscono le sanzioni in caso di inadempienza..
In base all'art. 3, comma 1, primo periodo del D.lgs 195 del 2008, infatti, tutti i soggetti che trasportano fuori dal territorio nazionale una somma pari o superiore a 10mila euro (inclusi strumenti negoziabili al portatore, traveller`s cheques e - assegni firmati ma privi del nome del beneficiario mentre non sono compresi i trasferimenti di vaglia postali o cambiari, assegni postali - bancari o circolari che rechino l`indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilita`) sono tenuti a comunicarlo ai funzionari delle Dogane con una dichiarazione conforme al modello disponibile sul sito dell’agenzia delle Dogane.
La comunicazione deve riportare:
- le generalità del contribuente che effettua il trasferimento e di chi eventualmente lo riceve,
- la provenienza dei fondi trasferiti,
- il possibile utilizzo ecc. .
In caso di trasferimenti di contante effettuati a mezzo posta la dichiarazione viene consegnata alle Poste od ai fornitori del servizio all`atto della spedizione, questi ultimi rilasciano ricevuta e provvedono a trasmettere la dichiarazione in via telematica all` Agenzia delle Dogane entro sette giorni.
Oggi con la conversione in legge del decreto 16/2012 è sceso il limite per poter accedere all’istituto dell’ oblazione (da 250mila a 40milaeuro), mentre sale al 15% l’aliquota per il pagamento in forma ridotta (la vecchia aliquota del 5% resta solo se il contante oltre soglia non supera 10mila euro). Aumenta anche a 5 anni il periodo entro il quale, se la violazione è ripetuta, si perde la possibilità di pagare in forma ridotta: A chi trasferisce all’estero (o tenta di trasferire)contanti per più di 10mila euro senza dichiararli alle autorità doganali, la somma che eccede la soglia viene sequestrata nella misura del 50% (se l’ eccedente supera i 10.000 euro)
Il soggetto al quale è stata contestata la violazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Dogane, può chiederne l’estinzione a fronte del pagamento di un importo ridotto pari al:
- 5% dell’importo eccedente € 10.000, se l’eccedenza stessa non è superiore a € 10.000;
- 15% se l’eccedenza non è superiore a € 40.000;
Tale pagamento può essere effettuato :
- all’Agenzia delle Dogane o alla GdF al momento della contestazione;
- ovvero al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 10 giorni dalla contestazione stessa .
- l’eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000 sia superiore a € 40.000 (prima era € 250.000);
- il contribuente si sia già avvalso della facoltà oblatoria nei 5 anni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione dell’illecito (prima era 365 giorni).
- dal 10% al 30% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000, se tale valore non è superiore a € 10.000;
- dal 30% al 50% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000, se tale valore è superiore a € 10.000.
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