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Riqualificazione energetica: come e quando

Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti danno diritto a una detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’Irpef che sull’Ires, pari al 55 per cento delle spese sostenute entro la fine del 2012 (Dl n. 201 del 06/12/2011). Le detrazioni devono essere ripartite nel modo seguente:
  • per le spese sostenute nel 2007, in tre quote annuali di pari importo
  • per le spese sostenute nel 2008, in minimo tre e massimo dieci quote annuali di pari importo, a scelta irrevocabile del contribuente operata all’atto della prima detrazione
  • per le spese sostenute dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, in cinque rate annuali di pari importo
  • per gli interventi del 2011 e 2012 è obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali.
Per ottenere la detrazione:
  • è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori. È sufficiente, invece, l’attestazione di partecipazione ad un apposito corso di formazione in caso di autocostruzione dei pannelli solari.
  • il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale
  • per la riqualificazione di edifici esistenti è necessario acquisire la certificazione energetica dell’immobile, qualora introdotta dalla Regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, di un “attestato di qualificazione energetica”, predisposto da un professionista abilitato. Dal 2008 per le spese sostenute per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica). Questa certificazione non è più richiesta neanche per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione
  • scheda informativa relativa agli interventi realizzati
  • bisogna trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori e con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e copia dell’attestato di qualificazione energetica. Non vanno inviate all’Enea asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia
  • per le spese sostenute dal 2009, qualora i lavori necessari a realizzare gli interventi proseguano in più periodi d’imposta, è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese effettuate nei periodi d’imposta precedenti. La comunicazione va presentata in via telematica, direttamente dai contribuenti interessati o tramite gli intermediari abilitati, entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta. Non occorre, quindi, presentare alcuna comunicazione all’Agenzia quando i lavori iniziano e si concludono nello stesso periodo d’imposta.
La detrazione del 55% non è cumulabile né con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi (ad esempio, la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie) né con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali (Risoluzione n. 3 del 26/01/2010) A partire dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del Dl 98/2011, l’aliquota della ritenuta d’acconto, trattenuta dalle banche o dalle poste sui bonifici incassati da chi esegue lavori di ristrutturazioni edilizie, è del 4%. Nel caso in cui le banche e poste Italiane SPA, abbiano continuato ad applicare l’aliquota del 10 % per motivi legati all’aggiornamento dei software, potranno accreditare direttamente al beneficiario del bonifico la differenza del 6% trattenuta in eccesso

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