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Decreto Salva Italia: trasmissione dei dati bancari

Il decreto “Salva Italia” (art. 11 D.L. 201/011) ha fatto obbligo a tutti gli intermediari finanziari (banche, Poste Italiane S.p.a. etc. etc.) di trasmettere, con cadenza periodica all’Anagrafe tributaria, tutte le informazioni riguardanti le operazione di natura finanziaria, poste in essere dalla clientela per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi. Per conoscere natura e modalità delle comunicazioni degli operatori finanziari al Fisco, si era in attesa un apposito provvedimento del Direttore delle Entrate, che ai sensi di legge (art. 11, comma 3) avrebbe dovuto anche prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, volte a tutelare la privacy dei singoli contribuenti. L’Agenzia delle Entrate ha messo a punto lo schema di provvedimento, regolante le modalità di trasmissione dei dati bancari, incassando il parare favorevole del Garante delle Privacy, che però non ha omesso di porre l’accento su alcune lacune presenti nel documento. L’Authority, pur non mettendo in discussione l'esigenza di disporre di “ogni necessaria idonea informazione per l'azione di verifica e contrasto dell'evasione fiscale”, non manca tuttavia di segnalare i rischi strettamente connessi alla gestione di una così ingente mole di informazioni, come per esempio, gli eventuali accessi abusivi da parte di terzi ovvero l’utilizzo improprio dei dati confluiti presso l’Anagrafe tributaria. Ma le perplessità non finiscono qui. Un altro punto nevralgico dello schema di provvedimento è l’assenza di precise informazioni su come si dovranno organizzare gli operatori nell'invio dei dati. Il parere in merito evidenzia che è proprio negli aspetti organizzativi del flusso di informazioni che “si annidano le principali fonti di potenziale insicurezza complessiva del trattamento”. Dunque, l’invito è quello di porre rimedio a una simile lacuna. Altro aspetto da riconsiderare è l’inadeguatezza del servizio Entratel, in quanto tale sistema non supporta l'invio di file di dimensioni superiori a 3 megabyte. Un’inezia rispetto alle migliaia di file che confluiranno presso l’Anagrafe tributaria. Di qui, la necessità di prevedere canali di comunicazione diversi e alternativi, privilegiando l'interconnessione diretta con i sistemi informativi degli operatori finanziari, ai quali si dovranno comunque fornire indicazioni e utili accorgimenti per la predisposizione dei file da inviare L’Authority, infine, chiede all’Agenzia delle Entrate di essere nuovamente interpellata una volta che siano individuati i criteri per la predisposizione delle nuove liste selettive dei contribuenti a rischio da evasione. Tale operazione presenterebbe rischi specifici “per i diritti fondamentali e la libertà”, nonché per la dignità degli interessati. Resta fermo “il divieto di adottare atti o provvedimenti amministrativi fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato”.

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