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Il nuovo redditest a giugno 2012

Il Redditest è il software che lo scorso 25 ottobre 2011 l’Agenzia delle Entrate ha presentato in via sperimentale, chiedendo alle associazioni di categoria, agli ordini professionali e alle organizzazioni sindacali, di contribuire alla fase di sperimentazione del nuovo strumento per l’accertamento sintetico. Il software consentiva di inserire i dati necessari per la stima del reddito familiare con riguardo ad esempi concreti che restavano comunque anonimi. I dati inseriti, quindi, non permettevano alcun calcolo o stima del reddito determinato presuntivamente, ma avevano il solo scopo di essere inviati alla Sose. Il redditometro (art. 38 DPR 600/73 c.5) consiste dunque in uno strumento attraverso il quale l’Amministrazione Finanziaria può determinare il reddito complessivo sinteticamente attribuibile alle persone fisiche, attraverso l’elaborazione di una serie di indici di spesa e patrimoniali. Il possesso di beni immobili e mobili (abitazioni, autoveicoli, barche e di altri beni) o il sostenimento di significative spese (viaggi studio all’estero, assicurazioni, ecc.) può quindi determinare l’attribuzione presuntiva di un maggior reddito a carico del contribuente, qualora quello indicato nella dichiarazione dei redditi (al rigo RN1 di Unico PF e comunque il reddito complessivo lordo) non sia in linea con quello determinato sinteticamente in via presuntiva (scostamento maggiore del 20%, del 33% per i soggetti che si avvarranno del regime premiale). Le principali novità del nuovo strumento, così come modificato dal DL 78/2010 sono le seguenti:
  • previsione di nuovi elementi legali rivelatori di capacità contributiva (nuovi indici di ricchezza);
  • ponderazione di tali indici in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza del contribuente;
  • ogni manifestazione di spesa rileva nell’anno di sostenimento per la ricostruzione sintetica del reddito (salvo prova contraria), con conseguente concentrazione reddituale nel periodo d’imposta oggetto del controllo;
  • riduzione dello scostamento soglia fra reddito accertabile e reddito dichiarato (dal 25% al 20%) con scostamento calcolato sul reddito dichiarato e riferito a ciascuna annualità;
  • coinvolgimento dei Comuni nella quantificazione sintetica del reddito (prima dell’emanazione dell’avviso di accertamento, l’Ufficio deve inviare una comunicazione al Comune di residenza del contribuente e il Comune deve rispondere entro 60 giorni, segnalando ogni eventuale elemento utile alla determinazione sintetica del reddito);
  • obbligo legale del contraddittorio preventivo, in ordine agli elementi emersi nell’istruttoria dell’accertamento e obbligo di avviare il procedimento con adesione. Non è prevista la (espressa) sanzione della nullità dell’avviso di accertamento laddove l’Ufficio non ottemperi all’obbligo di preventivo contraddittorio.
Gli studi professionali e i vari operatori del settore, al fine di fornire alla propria clientela una consulenza idonea e completa, dovranno acquisire i dati e le informazioni indispensabili al fine di poter verificare la congruità della posizione dei propri clienti in relazione al reddito sinteticamente attribuibile in base al citato “redditometro”. Il monitoraggio e l’elaborazione dei dati acquisiti con un certo anticipo consentirà di segnalare ai clienti le eventuali posizioni anomale. Al fine di poter efficacemente operare un’analisi complessiva, ogni operatore potrà premunirsi di check-list ad hoc, che tengano conto delle sette macrocategorie di spesa prese a riferimento nel software (abitazioni, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, tempo libero e cura della persona, altre spese, investimenti e disinvestimenti).

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