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Società cooperative

Le società cooperative sono società che realizzano un profitto come fatto eventuale e non essenziale. Esercitano attività d'impresa perseguendo uno scopo mutualistico (cioè diverso dallo scopo di lucro). Tale scopo si traduce nel fornire beni o servizi o lavoro direttamente ai soci della cooperativa a condizioni più vantaggiose di quelle che gli stessi otterrebbero sul mercato. La cooperativa è assimilata alle società di capitali con alcune peculiarità:
  • non ha lo scopo di lucro
  • richiede un numero minimo di 9 soci cooperatori; se però la cooperativa adotta le regole della Srl e i soci sono persone fisiche il numero minimo è di 3 soci
  • ogni socio ha diritto ad un voto indipendentemente dalla quota di capitale sottoscritto
  • non è richiesto un capitale sociale minimo ma è fissato il valore minimo delle quote (attualmente 25 euro). Il capitale sociale è perciò variabile in base al numero di soci e alle quote sottoscritte da ciascuno
  • hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno 90 giorni prima dell'assemblea
  • è possibile lavorare in cooperativa come
  • socio lavoratore
  • lavoratore dipendente
Le caratteristiche fondamentali della cooperativa sono:
  • scopo mutualistico: la finalità della società non è la realizzazione degli utili da distribuire ai soci , ma la produzione di beni e servizi per soddisfare i bisogni dei soci (anche se i beni e servizi prodotti che non vengono consumati dai soci possono essere venduti anche ai non soci)
  • omogeneità dei soci
E' possibile definire due diversi tipi di società cooperative:
  • società cooperative a mutualità prevalente
operano prevalentemente con il lavoro dei soci rispettano i vincoli istituzionali delle cooperative e cioè:
  • divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore all'interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato del 2,5%
  • divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita della cooperativa
  • in caso di emissione di strumenti finanziari, impossibilità che gli stessi siano remunerati in misura superiore al 2% del limite massimo dei dividendi
  • obbligo di devolvere, in sede di liquidazione, il patrimonio netto al fondo per lo sviluppo della cooperazione
sono iscritte nell'apposito Albo altre società cooperative
  • hanno scopo mutualistico
  • non usufruiscono di agevolazioni fiscali (tranne rare eccezioni)
  • possono trasformarsi in altre forme societarie
  • possono distribuire dividendi
  • non sono obbligate, in sede di liquidazione, a devolvere il patrimonio netto al fondo per lo sviluppo della cooperazione
  • sono iscritte nell'apposito Albo
Con l’introduzione della L. 40/07, le comunicazioni relative all’iscrizione, modificazione e cessazione di un’impresa da effettuare al Registro Imprese, all’Agenzia delle Entrate , all’Inps e all’Inail sono sostituite dalla “Comunicazione Unica” che l’imprenditore effettua solo presso il Registro Imprese territorialmente competente per via telematica. Per poter procedere all'invio telematico è necessario accedere al servizio Telemaco.

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