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L'assegno per il nucleo familiare

L’assegno per il nucleo familiare è un contributo, concesso dal Comune e pagato dall'Inps, che serve per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente con redditi al di sotto di determinate fasce stabilite per legge. L’assegno spetta in misura diversa in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare. Il diritto all’assegno è subordinato al reddito complessivo del nucleo familiare, che non deve superare i limiti annui indicati dalla legge. I limiti di reddito familiare hanno valore dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo: sono stabiliti per legge e rivalutati ogni anno, in base all'inflazione calcolata dall’Istat. L'importo dell'assegno è calcolato in rapporto a specifici livelli di reddito ed al numero dei componenti il nucleo familiare. Per il 2011, ad esempio, una famiglia di 4 persone ha diritto a percepire 258,33 euro, se il suo reddito è inferiore a 13.422 euro. Tale cifra scende gradualmente al salire della disponibilità economica: se il reddito è di circa 28 mila euro, l'assegno è di 111 euro; a 40 mila, diventa di 73 euro, fino ad annullarsi oltre i 72.588 euro di reddito annuo La richiesta va fatta al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga un’attività lavorativa dipendente non agricola, e alla sede dell’Inps, nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e famigliari, etc. L’assegno per il nucleo familiare spetta a lavoratori dipendenti in attività, disoccupati indennizzati, lavoratori cassintegrati, lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili, lavoratori assenti per malattia o maternità, lavoratori richiamati alle armi, lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali, lavoratori dell'industria o marittimi in congedo matrimoniale, persone assistite per tubercolosi, pensionati ex lavoratori dipendenti, caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, agli armatori e ai proprietari armatori, soci di cooperative. L'assegno spetta inoltre ai lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata Inps. Per tutti gli altri lavoratori, sono previsti gli assegni famigliari. Le coppie di fatto, per quanto riguarda i figli naturali legalmente riconosciuti e conviventi, hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza n.14783 del 18 giugno 2010. Già l'Inps, con una circolare del 19 marzo 2008, aveva chiarito che, nel caso di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, non legati dal matrimonio e non conviventi con i figli, questa prestazione può essere richiesta, purché almeno uno dei genitori sia titolare di una posizione economicamente tutelata. Un'altro contributo per le famiglie con fligli, diverso dall'assegno per il nucleo familiare e con esso cumulabile, è l'assegno per i nuclei familiari con tre figli minori, concesso anch'esso dai Comuni ed erogato dall'Inps.

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