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Interessi passivi: abitazione principale

Per capire se gli interessi passivi sono detraibili bisogna far riferimento alla data di stipula del contratto di mutuo ed al momento nel quale il contribuente ha collocato nell’abitazione la propria residenza abituale. Per i mutui stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993, le condizioni per beneficiare della detrazione, massimo € 4.000,00 per ciascun intestatario, sono che l’unità immobiliare doveva essere già adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi il contribuente non deve avere variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Per i mutui stipulati dal 1° gennaio 1993 fino al 31 dicembre 2000, la detrazione va calcolata su un importo massimo di € 4.000,00 complessivi ed è ammessa a condizione che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto e che l’acquisto dell’immobile sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla stipula del mutuo. Con la Legge n. 388/2000 per i mutui stipulati a partire dal 1° gennaio 2001, la detrazione va calcolata su un importo massimo di € 4.000,00 complessivi ed è ammessa a patto che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto. Inoltre, l’acquisto dell’immobile deve avvenire entro l’anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo.  

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