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Incentivi fiscali per i lavoratori che rientrano in Italia

Al fine di valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali maturate dai cittadini dell’Unione Europea che decidono di ritornare in Italia, sono previsti degli incentivi fiscali che comportano un abbattimento della base imponibile ai fini Irpef in misura pari al 70% per i lavoratori e all’80% per le lavoratrici. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14 del 4 maggio ha spiegato chi può usufruite dell’incentivo e come ottenerlo. La norma prevede che hanno diritto agli incentivi i cittadini dell’Unione europea nati dopo il 1° gennaio 1969, che sono assunti o avviano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza entro 3 mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività. A questo proposito, il documento di prassi spiega che il termine assunzione “assorbe” non solo le attività di lavoro dipendente, ma anche quelle che producono redditi assimilati agli occhi del Fisco. Ciò significa, ad esempio, che l’agevolazione ricade anche sui redditi di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, così come sulle somme ricevute a titolo di borse di studio. Non solo. L’attività in Italia è agevolata anche se “slegata” da quella estera. La circolare, infatti, spiega che la mansione svolta nel nostro Paese trova l’agevolazione anche se non è attinente all’attività di studio o lavoro svolta all’estero. L’agevolazione comporta un abbattimento della base imponibile ai fini Irpef in misura pari al 70% per i lavoratori e all’80% per le lavoratrici. Per la determinazione dell’imposta si applicano le ordinarie disposizioni del Tuir, scomputando dal reddito complessivo e nei limiti dello stesso gli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del Testo Unico. Conseguentemente, anche le detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del Tuir) e per tipologia di reddito (articolo 13), nonché le imposte addizionali all’Irpef, devono essere determinate tenendo conto del reddito complessivo ridotto per effetto del beneficio fiscale in questione. Entro il 31 maggio prossimo i sostituti d’imposta dovranno rilasciare un nuovo Cud per l’anno 2011 ai lavoratori interessati che, in possesso dei requisiti, richiedono l’applicazione del beneficio per lo stesso anno. In via residuale è possibile richiedere il rimborso a un Ufficio territoriale dell’Agenzia, allegando la documentazione che prova la sussistenza dei presupposti per ottenere l’agevolazione. La circolare, infine, spiega che, a partire dall’anno d’imposta 2012, è comunque consentito al lavoratore presentare la richiesta al datore di lavoro anche oltre il termine di tre mesi dall’assunzione. In questo caso, è facoltà del datore di lavoro riconoscere l’applicazione del beneficio a partire dal periodo di paga successivo alla richiesta.

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