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Documenti on line, obbligo per le Pubbliche Amministrazioni

Con il Decreto Sviluppo 2011, convertito in Legge n. 106 del 2011 ed operativo dal 25 gennaio scorso, esordisce il nuovo obbligo che incombe sulle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare, sui propri portali on line, tutta la documentazione e la modulistica necessaria per richiedere licenze, permessi, denunce di inizio attività, contributi e molto altro. Una pubblicazione che deve essere rinnovata annualmente, in considerazione di eventuali modifiche intervenute da provvedimenti legislativi e non. La norma di riferimento nel D.L. Sviluppo 2011 è l’articolo 6, intitolato “Ulteriori riduzioni e semplificazione degli adempimenti burocratici”. Proprio al fine di ridurre gli oneri che gravano in particolare sulle piccole e medie imprese, si prevede che le PPAA debbano pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi. Ma se la PA competente non adempie a tali oneri? Si prevede in tal caso che il soggetto istante sia legittimato a iniziare l’attività dalla data in cui ha presentato la Scia, anche se ad essa non ha allegato gli atti il cui elenco doveva essere messo a disposizione sul portale internet della PA competente. In particolare si prevede che l’Amministrazione non possa adottare questi provvedimenti individuati al terzo comma dell’articolo 19 della Legge n. 241 del 1990, in tema di Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Tali provvedimenti di riferimento sono quelli che vietano la prosecuzione dell’attività e l’assunzione di determinazioni in via di autotutela.

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