La madre lavoratrice che intende ricevere l’indennità di disoccupazione dovrà presentare le proprie dimissioni entro il compimento di un anno di età del figlio.
La lavoratrice madre/padre lavoratore ha diritto a percepire l'indennità solamente laddove abbia presentato richiesta di dimissioni volontarie o sia stata licenziata entro il compimento di un anno di età del figlio. Infatti l’art. 54, c. 1 del D.Lgs. n. 151/2001 disciplina il divieto di licenziamento della madre/padre lavoratore fino al compimento del primo anno di età del bambino.
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