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Caparra confirmatoria e penitenziale

 Nei contratti e' spesso previsto il versamento di una somma a titolo di "caparra", somma che ha precise e diverse funzioni disciplinate dal codice civile. Caparra Confirmatoria La caparra confirmatoria , prevista dall’art. 1385 del Codice Civile, e' quella somma (o quantita' di cose fungibili) che una parte da' all'altra al momento della stipula di un contratto a conferma e garanzia, in un certo modo, dell'adempimento dello stesso. Se il contratto prosegue regolarmente la caparra confirmatoria funge da anticipo sul prezzo totale, come un semplice acconto. In caso di inadempimento di una delle parti, invece, la caparra puo' fungere da "rimborso del danno" per l'altra parte. Piu' precisamente, se a non adempiere e' la parte che ha versato la caparra (un compratore, per esempio) l'altra puo' recedere dal contratto trattenendo la stessa, mentre se a non adempiere e' chi ha ricevuto la caparra (il venditore, per esempio), l'altra parte puo' recedere dal contratto pretendendo come risarcimento il doppio della caparra. La caparra trattenuta o rimborsata (del doppio) costituisce in ambedue i casi l'unico risarcimento del danno pretendibile. Se invece la parte che subisce l'inadempienza decide di non trattenere o chiedere il rimborso della caparra, il risarcimento del danno e' libero e puo' essere deciso "soggettivamente" rispetto al caso specifico. Ovviamente, in questo caso e' tutto piu' difficile ed e' probabile si debba arrivare davanti ad un giudice. Caparra Penitenziale La caparra penitenziale, prevista dall’art. 1386 del Codice Civile  e' quella che funge da "penale" in caso di recesso anticipato di una delle parti. Il meccanismo e' simile a quello previsto per la confirmatoria benche' a differenza di questa la penitenziale si riferisce semplicemente ad un recesso, non motivato da inadempimenti ma, per esempio, da un ripensamento. Se recede la parte che ha versato la caparra questa e' persa, se recede chi l'ha ricevuta deve rimborsarla per il doppio. Se il contratto viene regolarmente portato a termine la caparra versata funge da acconto. Anche in questo caso la caparra penitenziale (o il suo doppio) rappresenta il massimo risarcimento ottenibile. Riferimenti normativi Codice civile art.1385 (caparra confirmatoria), art.1386 (caparra penitenziale), art. 1382 (clausola penale), art.1456 (clausola risolutiva espressa).

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