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Scadenza consegna Cud

Il Cud deve essere consegnato, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati conseguiti i redditi certificati, oppure, entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro può trasmettere al contribuente il Cud in formato elettronico a patto che il destinatario abbia gli strumenti necessari per ricevere e stampare il Cud rilasciato in via elettronica. Il Cud deve essere consegnato, invece, in forma cartacea, per esempio, agli eredi oppure al dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro. E’ sempre il datore di lavoro che deve accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica il Cud, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.

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