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Nessun cambiamento per il trattamento fiscale delle auto agli agenti e rappresentanti

Per agenti e rappresentanti le nuove regole sulla deducibilità dalle imposte dirette sulle auto non comportano cambiamenti. La disciplina fiscale rimane come prima. La disciplina per il corretto trattamento fiscale dei mezzi per gli agenti e rappresentanti di commercio è contenuta nell’art. 164 del T.U.I.R., al comma 1, lett. b). In particolare, la disposizione normativa prevede, in relazione ai mezzi di trasporto a limitata deducibilità, la possibilità di dedurre le spese e gli altri componenti negativi di reddito relative ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli nella misura dell’80%. Dal momento che il legislatore non ha previsto alcuna limitazione, gli agenti e i rappresentanti possono dedurre “spese ed altri componenti negativi” con riguardo a più mezzi di trasporto. Ma un’ulteriore norma a favore di tale categoria di soggetti è quella che prevede, nel caso di criteri di deduzione parziale, che per le spese sostenute per l'acquisto non si debba tener conto della parte del costo eccedente 25.822,84 euro, normalmente fissato invece a 18.075,99 euro. Dalla lettura dell’art. 164 del T.U.I.R. si evidenzia che qualunque tipologia di veicolo destinato ad agenti e rappresentanti di commercio non può, in alcun caso, essere interamente deducibile. Ciò in quanto la percentuale di “forfetizzazione” all’80% costituisce presunzione assoluta, non suscettibile, per definizione, di essere vinta, ad esempio, dalla prova contraria dell’utilizzo per usi personali di un’altra autovettura. Per i rappresentanti e agenti di commercio, in considerazione di quanto previsto dall’art. 164 del T.U.I.R., le spese di manutenzione e riparazione afferenti i mezzi di trasporto a motore concorreranno nella misura dell’80% alla formazione dell’ammontare massimo deducibile nell’esercizio (plafond) e dell’eccedenza deducibile per quinti negli esercizi successivi. La cessione degli autoveicoli per agenti e rappresentanti di commercio genera, in linea generale, delle plusvalenze o minusvalenze. In base all’art. 164, comma 2, del T.U.I.R., le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano, ai fini del reddito di impresa, “nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato”. Tale disposizione interessa anche la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio dal momento che il reddito da essi prodotto appartiene alle categorie del reddito di impresa. L’Agenzia delle Entrate, in merito, ha espressamente indicato che ai fini della proporzione richiesta dalla suddetta norma deve ritenersi che al numeratore vada indicato il costo sostenuto entro i limiti per il quale esso rileva e al denominatore gli ammortamenti effettuati ai fini civilistici (C.M. n. 48/E del 10 febbraio 1998 e C.M. n. 188/E del 16 luglio 1998).

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