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Irap: alcuni casi di esonero

Sull’imposta regionale per le attività produttive (IRAP), quest’anno dal punto di vista delle istruzioni ministeriali 2012, non vi sono state rilevanti novità. In genere ogni anno gli interrogativi sull’esenzione o meno del tributo riguardano i piccoli imprenditori individuali e i professionisti che sono alle prese per capire se la loro attività configura o meno “un’autonoma organizzazione”. Qualche passo in avanti per i “piccoli” è stato fatto dalla giurisprudenza della Cassazione, che con diverse pronunce, ha aggiunto nuovi profili di professionisti e imprenditori che sono esclusi dal pagamento dell’imposta. In pratica, nuove sentenze di merito e di legittimità hanno aggiunto altri profili nell’elenco dei professionisti e piccoli imprenditori che non sarebbero obbligati a pagare l’imposta regionale. Da notare che si parla sempre di profili e non di categorie, in quanto l’obbligo di pagare deve essere valutato in base alle caratteristiche che contraddistinguono le attività dei lavoratori autonomi.  Diverse sono state le pronunce della Cassazione negli ultimi mesi, che hanno esonerato, ad esempio, dal pagamento dell’IRAP l’avvocato che collabora come esterno in uno studio di altri professionisti. In tale fattispecie, non si ravvisa nessuna “autonoma organizzazione” ovvero quella causa la cui esistenza o meno permette di sfuggire al pagamento del tributo. Naturalmente oltre l’autonoma organizzazione, sarà necessaria la responsabilità di una struttura organizzativa, avere dipendenti o collaboratori fissi o adoperare beni strumentali oltre il minimo necessario. Un problema abbastanza complesso è la quantificazione dei beni strumentali, ad esempio quelle di un medico specialista, il quale svolge l’attività con l’impiego di struttura molto sofisticate e costose e inoltre si avvale anche di prestazioni lavorative, non occasionali, da parte di terzi. Tale soggetto non potrà essere escluso dal tributo regionale, in quanto l’utilizzo di beni strumentali di rilevante valore e anche l’impiego non occasionale del lavoro altrui integrano il requisito dell’autonoma organizzazione. Un caso opposto lo troviamo nel consulente finanziario, il quale svolge la propria attività attraverso l’aiuto di un computer e di una autovettura e solo sporadicamente si avvale di collaboratori esterni. Una figura professionale che presenta le sopra indicate caratteristiche viene esonerata dal tributo, in quanto i beni utilizzati per lavorare sono di minima importanza. Un’importante svolta sull’esenzione del tributo regionale viene data nel 2010 dalla Cassazione che, con diverse pronunce, ha riconosciuto l’esenzione anche ai coltivatori diretti, agli artigiani, ai piccoli commercianti e in generale alle mini imprese che svolgono l’attività prevalente con il proprio lavoro. Per quanto riguarda i medici convenzionati, bisogna fare un ragionamento a parte, in quanto un medico che ha uno studio dotato dell'attrezzatura prevista dall'accordo nazionale collettivo (e in questo caso corrisponde al minimo necessario) non si trova nelle condizioni per versare il tributo. Tale riconoscimento è sancito da diverse sentenze della Cassazione ed è stato anche recepito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 28/E/2010. La situazione cambia se il medico convenzionato ha dei dipendenti o una segretaria, in quanto a discapito dei requisiti per l'esonero si viene a configurare un'autonoma organizzazione. L’avere una segretaria come dipendente mette spesso nel dubbio il professionista sulla circostanza della presenza o meno di un’autonoma organizzazione. Sappiamo che per la Cassazione, l'imposta sulle attività produttive va pagata anche in presenza di un solo dipendente o collaboratore non occasionale. Tale principio è stato affermato da diverse sentenze, tuttavia non sono mancate aperture della stessa Corte. La sentenza 1868/2008 ha affermato che bisogna comunque valutare le effettive modalità di impiego del collaboratore non occasionale, inoltre, in un’altra sentenza (8834/2009) viene stabilito che l'Irap si applica se il professionista utilizza altri professionisti che dirige, mentre non vi è autonoma organizzazione in presenza di una segretaria. L'ordinanza 15803/2011 ha fatto riferimento, senza contraddirla, all'affermazione della sentenza di merito secondo la quale non rileva la presenza di un collaboratore un dipendente con meri compiti esecutivi inerenti la fissazione di appuntamenti, l'accoglimento di clienti o il rispondere alle telefonate, costituisce solo un mero ausilio all'attività professionale, alla stregua del computer o dell'automezzo. Questo orientamento tiene in dovuta considerazione il fatto che la collaborazione di un soggetto con funzioni di carattere esecutivo risulta indispensabile per l'esercizio della professione, ma non in grado di costituire quel surplus di attività che possa giustificare l'assoggettamento all'Irap. In conclusione, anche per i professionisti (commercialisti) che ricoprono incarichi di sindaco, vi sono state delle pronunce che hanno escluso lo stesso dal pagamento dell’Irap, nello specifico non sono soggetti a Irap i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società (sentenza 27983/2011 della Cassazione).

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