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Formazione degli RSPP in azienda

La legge in materia di sicurezza sul lavoro stabilisce che le aziende siano obbligate a organizzare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, un compito che soprattutto nelle Pmi può essere svolto direttamente dal datore di lavoro: l’Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio, disciplina la formazione minima obbligatoria prevista in questo caso. La legge, nella fattispecie l’allegato 2 del decreto legislativo 81/2008, prevede che questa funzione possa essere svolta dal datore di lavoro:
  • Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti
  • Aziende agricole e zootecniche fino a dieci addetti
  • Aziende della pesca fino a 20 addetti
  • Altre aziende fino a 200 addetti.
Ci sono poi una serie di limitazioni previste dal comma 6 dell’art.31 della legge 81/2008 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione prevede corsi di durata minima di 16, 32 e 48 ore a seconda della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte. E’ possibile prevedere un percorso migliorativo rispetto a questi obblighi minimi: per le aziende con profilo di rischio basso la durata minima del corso è di 16 ore, per il rischio medio è necessario un percorso di 32 ore, per quello alto il corso dura 48 ore. Ogni percorso formativo prevede quattro moduli: giuridico, gestionale, tecnico e relazionale, ognuno con una serie di contenuti specificamente previsti dall’accordo. I corsi possono essere svolti da:
  • Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante strutture tecniche come le aziende Sanitarie Locali, o strutture della formazione professionale.
  • Soggetti del settore formazione autorizzati dalle stesse Regioni o Province Autonome di Trento e Bolzano (ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008), che abbiano esperienza biennale professionale in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • Università e scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione.
  • Inail.
  • Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province Autonome di Trento e Bolzano.
  • Scuola superiore della pubblica amministrazione.
  • Altre Scuole superiori delle singole amministrazioni.
  • Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
  • Enti bilaterali (definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni), e gli organismi paritetici (definiti all’articolo 2 comma 1 lettera ee del D.Lgs. n. 81/08).
  • I fondi interprofessionali di settore.
  • Gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento.
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, enti bilaterali e organismi paritetici possono effettuare le attività formative direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta emanazione.

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