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Dichiarazione fraudolenta (art. 3, Dlgs 74/2000)

A differenza dell'articolo 2, può commettere questo reato solo chi è tenuto alle scritture contabili. Il reato è a formazione progressiva: prima occorre violare gli obblighi contabili (e come nell'articolo 2, la condotta per configurare la fraudolenza della dichiarazione, deve essere "insidiosa" nel senso di costituire reale impedimento all'accertamento della realtà contabile), poi presentare la dichiarazione annuale sulla base della contabilità artefatta. Accertata l'insidiosità, gli artifici puniti sono tutti quelli non previsti dall'articolo 2, ma qui sono previste due soglie di punibilità: occorre, con mezzi fraudolenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva, indicare in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente:
  • l'imposta evasa è superiore a 30.000 euro (con riferimento a ciascuna delle singole imposte)
  • l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a 1 milione di euro.
Sanzioni:
  • Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (art. 3). Al di sotto della soglia di punibilità, la medesima fattispecie costituisce illecito amministrativo punibile con la sanzione amministrativa prevista per le dichiarazioni infedeli.
II fatto si considera commesso con mezzi fraudolenti quando l'indicazione non veritiera si fonda su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l'accertamento (comma 1). Gli atti suddetti non sono comunque punibili a titolo di tentativo (art. 6). Non danno luogo a fatti punibili:
  • le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile (art. 7, comma 1);
  • le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio (art. 7, comma 1);
  • in ogni caso, le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle ritenute corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità sopra indicate (art. 7 comma 2).

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