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Decorrenza nuove deduzioni Irap

L’incremento della deduzione forfetaria dalla base imponibile Irap, previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. Infatti, anche le istruzioni concernenti la compilazione del quadro IS del modello Irap 2012, con riguardo al periodo d’imposta 2011, nulla dispongono circa detto incremento. Tuttavia, le nuove deduzioni possono essere applicate dai soggetti con periodo non coincidente con l’anno solare, con problemi che sorgono con riguardo la compilazione del modello. Questo emerge da un’attenta analisi della normativa. Va ricordato che il citato comma 2 in esame ha aumentato le deduzioni Irap al fine di agevolare l’assunzione di lavoratrici e di giovani di età inferiore ai 35 anni. In particolare, l’articolo 11, comma 1, lettera a) n. 2, del D.Lgs. n. 446/1997, consente ai soggetti Irap, diversi dalle pubbliche amministrazioni e dalle imprese operanti, in concessione e a tariffa, in determinati settori (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e raccolta e smaltimento rifiuti), di dedurre un importo pari a 4.600 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta. Il menzionato importo è aumentato fino a 9.200 euro, sempre su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle aree svantaggiate, vale a dire nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola “de minimis”. Per effetto delle modifiche intervenute con il decreto “Salva Italia”, l’importo di euro 4.600 passa a 10.600 in rapporto ai lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni, assunti a tempo indeterminato. Per le aree svantaggiate, l’importo di euro 9.200 è aumentato ad euro 15.200, se riferito a lavoratori di sesso femminile ovvero a giovani di età inferiore ai 35 anni assunti a tempo indeterminato ed è alternativo a quello di euro 10.600. Riepilogando, quindi, le nuove deduzioni si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 nel modo seguente e con riguardo ai lavoratori assunti a tempo indeterminato:
  • euro 4.600, deduzione forfetaria ordinaria;
  • euro 9.200, deduzione forfetaria per le aree svantaggiate;
  • euro 10.600, deduzione forfetaria per lavoratori di sesso femminile, nonché per giovani di età inferiore ai 35 anni;
  • euro 15.200, deduzione forfetaria per lavoratori di sesso femminile, nonché per giovani di età inferiore ai 35 anni assunti nelle aree svantaggiate.

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