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Autocertificazione

autocertificazione | la rete di clo

Il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 entrato in vigore il 7/3/2001 ha ulteriormente rafforzato quanto stabilito dalle precedenti normative cercando di ridurre drasticamente o eliminare la produzione di certificati attraverso l'autocertificazione, evitando al cittadino che entri in rapporto con la Pubblica Amministrazione inutili dispendi di tempo e di denaro.
L'interessato può dichiarare tramite moduli predisposti dall'amministrazione da stampare e compilare o scrivendo personalmente su carta libera, ciò che normalmente è contenuto nei certificati o negli atti rilasciati dagli uffici pubblici.
L'autocertificazione deve essere sottoscritta dall'interessato maggiorenne e la firma non deve essere autenticata; inoltre non deve necessariamente essere apposta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la dichiarazione. In questo caso occorre allegare la fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.


COSA SI PUO' AUTOCERTIFICARE
data e luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici; stato di celibe, nubile, già coniugato; stato di coniugato/a; stato di vedovo/a; stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del figlio; decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; iscrizioni in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; appartenenza ad ordini professionali; titolo di studio; esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; di non aver mai riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; qualità di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.


COSA NON SI PUO' AUTOCERTIFICARE
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. L'autocertificazione non può essere utilizzata per presentare documenti all'autorità giudiziaria.


DOVE E' POSSIBILE PRESENTARLA
L'autocertificazione è utilizzabile nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, con gli enti fornitori di servizi di pubblica utilità e con i privati che vi consentano. Per Pubblica Amministrazione s'intendono: Comuni, Aziende A.S.L., Uffici Finanziari, Motorizzazioni Civili, Prefetture, Questure, Regioni, Province, Poste Italiane, Ferrovie dello Stato, scuole pubbliche ed Università, I.N.P.S., I.N.A.I.L., Camere di Commercio, ENEL, Telecom ecc. Per privati s'intendono singoli soggetti oppure imprese, assicurazioni, banche, datori di lavoro privati ecc.


COSA FARE SE L'ENTE RICHIEDENTE NON ACCETTA L'AUTOCERTIFICAZIONE
Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizione contenute nel D.P.R. 445/2000. Costituiscono altresì violazione dei doveri d'ufficio: - la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva; - il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento. Il funzionario che rifiuta l'autocertificazione nonostante ci siano tutti i presupposti per poterla accogliere, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale. In caso di rifiuto il cittadino dovrà accertare chi è il responsabile del procedimento e richiedere per iscritto i motivi del mancato accoglimento. Entro 30 giorni deve essere fornita una risposta scritta sulle motivazioni del rifiuto.


FALSE DICHIARAZIONI
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penali e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000).
VALIDITA' DELL'AUTOCERTIFICAZIONE
L'autocertificazione ha la stessa validità temporale del certificato che sostituisce. I certificati che attestano stati e fatti non soggetti a modifiche (nascita, morte, titolo di studio) hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità sei mesi. I certificati rilasciati dagli uffici anagrafe e stato civile delle amministrazioni comunali possono essere utilizzati anche se scaduti: è sufficiente dichiarare, in fondo al certificato, che la situazione non è variata dalla data del rilascio e sottoscrivere senza autentica di firma.


DICHIARAZIONI PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini dell'Unione Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

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