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L'assegno sociale

L'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale erogata dall'Inps, che spetta ai cittadini in condizioni economiche disagiate e che non dipende dal versamento dei contributi. L'assegno ha un carattere transitorio: viene cioè liquidato solamente finché sussistono i requisiti. Esso non è soggetto a trattenute Irpef e non è reversibile ai familiari superstiti. L'assegno sociale sostituisce, dal 1996, la pensione sociale. Hanno diritto all'assegno sociale i cittadini italiani che:
  • abbiano compiuto 65 anni di età;
  • risiedano in Italia effettivamente ed abitualmente;
  • siano sprovvisti del tutto di reddito o dispongano di un reddito di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge. Per l'anno 2012, tale limite è di 5.577,00 euro annui, elevato a 11.154,00 euro per le persone sposate.
Possono averne diritto anche i cittadini comunitari e gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE, che abbiano soggiornato in Italia legalmente ed in via continuativa per almeno 10 anni. L'assegno sociale spetta inoltre alle persone che sono ospiti di un istituto. Se la retta di permanenza è pagata da un ente pubblico, l'assegno spetta in misura ridotta del 50 per cento. Se la retta è per metà a carico dell'interessato o dei propri familiari, l'importo dell'assegno sarà ridotto del 25 per cento. Se, invece, la famiglia paga più della metà dell'importo della retta, l'assegno è corrisposto per intero. La domanda per l'assegno sociale deve essere presentata alla sede Inps, direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori. Altrimenti può essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno. La domanda va corredata della prevista dichiarazione reddituale. Il modulo per la domanda si può trovare presso le sedi Inps o gli Enti di patronato, oppure si può scaricare dal sito www.inps.it e deve essere corredato. L'importo dell'assegno sociale viene determinato in base alla differenza tra il limite di reddito previsto annualmente e il reddito dichiarato. Il suo importo viene rivalutato annualmente. Per il 2012, è stato fissato a 429 euro al mese, da erogare in 13 mensilità. Ai fini della determinazione del reddito, si considera anche quello dell'eventuale coniuge, anche nel caso in cui tale reddito sia costituito, a sua volta, da un assegno sociale. Quando il reddito di riferimento è quello di entrambi i coniugi, il valore del limite di riferimento viene raddoppiato. Il versamento dell'assegno decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, reddito).

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